DOP IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRESSO L’UNIONE EUROPEA (fonte: Regione Campania)- Il Disciplinare di produzione prevede che l’olio DOP Irpinia – Colline dell’Ufita deve derivare per non meno del 60 % (valore levato al 75 % per nuovi impianti) dalla varietà Ravece; per la restante parte possono concorrere altre varietà locali, prime tra tutte l’Ogliarola, la Marinese, l’Olivella di Carife, la Ruveia. Estremamente ridotto (non più del 10 %) è lo spazio per le varietà “straniere” quali il Leccino o il Frantoio.Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le concimazioni devono essere quelle tradizionali della zona, atte a conferire sia alle olive che all’olio da esse derivato le caratteristiche di pregio e di tipicità.
I trattamenti antiparassitari devono essere condotti nel rispetto di protocolli della difesa integrata. La produzione massima di olive non deve superare i 30 kg per pianta.
Le olive destinate alla produzione di olio DOP devono essere raccolte esclusivamente a mano o con mezzi meccanici, quali scuotitori, pettini vibranti. Durante le operazioni di raccolta si devono prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare danneggiamenti ai frutti, nonché la contaminazione degli stessi con materiali terrosi, che possono pregiudicarne la qualità. Sono vietati la raccolta delle olive cadute a terra e l’utilizzo dei sacchi per il loro trasporto in azienda o al frantoio. La raccolta deve essere effettuata entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.
Anche durante le fasi del trasporto e della conservazione delle olive vanno osservate precauzioni volte alla salvaguardia della qualità: le olive raccolte vanno conservate in cassette forate o, comunque, rigide ed areate, in strati sottili e in condizioni di bassa umidità relativa e basse temperature. Esse vanno molite entro i 2 giorni dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici che preservino il più fedelmente le caratteristiche peculiari originarie del frutto. La resa al frantoio non può eccedere il 20%.Area di produzione – Il Disciplinare in corso di approvazione fa coincidere l’area di produzione con quella di coltivazione della varietà che è assurta a simbolo dello sviluppo dell’olivicoltura di qualità:
la Revece. L’area comprende 31 comuni dell’Arianese, dell’Ufita e della Media Valle del Calore.Le operazioni di oleificazione devono avvenire nell’interno della zona di produzione delle olive.Dati Economici e produttivi - L’area interessata alla DOP insiste su una superficie di circa 3.500 ha su 37 Comuni; la zona è caratterizzata da una elevata frammentazone aziendale, infatti si contano circa 9.300 aziende olivicole a carattere diretto-coltivatrice. La produzione di olio è pari a circa 91.000 qli., che corrispondono al 61% della produzione provincialeStato della Registrazione – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2005 n. 246 il decreto ministeriale (D.M. 10.10.2005) che ha accordato la protezione transitoria nazionale alla denominazione “IRPINIA – COLLINE DELL’UFITA (OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA)”, presentata, ai sensi del regolamento comunitario 2081/92, dall’omonimo Comitato promotore.Organismo di controllo – L’organismo di controllo indicato è IS.ME.CERT. (Istituto Mediterraneo di Certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare), Centro Direzionale Is. G/1 – 80143 Napoli – Tel. 081/787.97.89 fax 081/ 604.01.76.Organismo proponente – Comitato promotore per la registrazione della DOP “Irpinia – Colline dell’Ufita”, con sede c/o CCIAA di Avellino, piazza Duomo 5 Avellino.





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