L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è regolamentata in ambito nazionale dalle Legge 25 agosto 1991, n.287, che al primi commi dell’articolo 1 chiarisce l’ambito di applicazione “La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati….. si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività”. All’articolo 2 è stabilito che l’esercizio dell’attività è subordinato alla iscrizione del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio (di cui all’articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni) e al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge. Quattro le tipologia di esercizi previsti dalla normativa in esame: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Scarica la normativa – legge_25agosto1991_n287.doc





Vorrei sapere se per rilevare un attività in gestione di ristorazione e bar, sono soggetto a dei corsi obbligatori per l’iscrizione alla camera di commercio?
Grazie
Quesito: una licenza di somministrazione può essere rilasciata ad un chiosco senza i servizi igienici nel caso in cui la consumazione venga venduta solo per asporto?
Grazie
NO. I SERVIZI IGIENICI SONO OBBLIGATORI PER GLI AVVENTORI SOLO SE AVVIENE LA SOMMINISTRAZIONE E NON LA VENDITA DA ASPORTO, ALTRIMENTI ANCHE LE SALUMERIE DOVREBBERO AVERE TALE OBBLIGO.
vorrei sapere se una panineria ambulante deve essere in possesso della somministrazione di bevande e alimenti
vorrei sapere se per i distributori automatici all’esterno di un’edicola è necessario essere in possesso di somministrazione di alimenti o di commercio di alimenti? quali sono le differenze? Grazie mille
vorrei se in un negozio di sanitaria in cui si vendono anche integratori e bevande per il dimagrimento(tutte inscatolate, sigillate e con prescrizione e dosaggio riportati dietro la confezione) è necessario frequentare i corsi e fare l’esame grazie
LA DISCIPLINA SUL COMMERCIO.
Il legislatore, con il D.Lgs. del 31.03.1998, n. 114 (conosciuto come “riforma Bassanini”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 – Supplemento Ordinario n. 80, ha inteso disciplinare, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, il settore del commercio.
Tra le altre novità, quelle che interessano al presente studio, sono:
le forme speciali di vendita, tra le quali rientrano anche le vendite “per mezzo di apparecchi automatici”;
i requisiti professionali per l’accesso al commercio, limitatamente all’attività di vendita di prodotti alimentari.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998, nel definire l’ambito d’applicazione della norma, afferma che per “commercio al dettaglio” s’intende, tra l’altro, l’attività professionale d’acquisto di merce, per la successiva rivendita, svolta da chiunque, anche mediante altre forme di distribuzione diverse da quelle su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Infatti, la norma esaminata stabilisce che “per forme speciali di vendita al dettaglio” devono intendersi anche le vendite “per mezzo d’apparecchi automatici”.
La norma, in buona sostanza, ha inteso disciplinare una evoluzione tecnologica, già in uso da molto tempo[2], di distribuire ogni tipo di merce anche a mezzo di apparecchi automatici. Si ricorda, infatti, che questi apparecchi funzionano mediante l’introduzione di monete corrispondenti al prezzo dell’oggetto desiderato, alla richiesta dell’oggetto mediante corrispondente pulsante ed alla consegna della merce mediante deposito in scomparto accessibile.
La vendita mediante apparecchi automatici è, oggigiorno, disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 114 del 1998, affermando che:
la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio;
l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al competente Comune;
nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi[3], il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico;
la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e’ soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
In buona sostanza, la norma stabilisce che la vendita mediante apparecchi automatici è assoggettata alla medesima disciplina stabilita per gli esercizi di “vicinato”[4] (ad eccezione della dichiarazione dei locali), con la conseguenza che per l’esercizio dell’attività di vendita, ma anche per i subingressi, sono previsti i requisiti morali e professionali.
L’attività di vendita è assoggettata, come già visto, ad apposita comunicazione da inviarsi al Comune competente per territorio, contenente, per autocertificazione, oltre che l’indicazione dei requisiti morali e professionali, anche il settore merceologico e l’ubicazione del distributore.
Peraltro, tale attività di vendita può essere iniziata decorsi 30 giorni (e non prima) dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
L’ovvia conseguenza di quanto sin qui detto è che non vige limitazione alcuna per la vendita al dettaglio mediante installazione di apparecchi di distribuzione automatica, necessitando solamente la comunicazione al Comune del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell’installatore ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie[5].
In ragione delle prescrizioni igienico-sanitarie, i distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:
essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, o tali da garantire l’igienicità dei prodotti distribuiti;
avere le superfici, destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
avere una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione;
essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
avere la bocca esterna di rogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.
Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all’autorità cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico-sanitaria.
Anche i prodotti alimentari, contenuti all’interno dei distributori automatici, come anche il personale addetto al rifornimento ed alla produzione, devono rispondere a determinati requisiti igienico-sanitari.
All’imprenditore commerciale che gestisce o installa il distributore automatico di alimenti e bevande, quindi, è fatto obbligo di:
comunicare l’avvenuta installazione al Sindaco (quale massima autorità sanitaria locale) ed all’autorità preposta alle ispezioni ed al prelievo degli eventuali campioni;
munire il personale incaricato di effettuare il rifornimento dei distributori e di quello che comunque venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, del prescritto libretto di idoneità sanitaria.
In caso di violazioni, tra l’altro, alle norme previste dall’art. 5 ed all’art. 17, il trasgressore è sanzionato con il pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 15.893,71.
Null’altro è possibile rilevare dall’esame della citata norma, anche con particolare riferimento alle eventuali caratteristiche tecniche degli apparecchi automatici.
Da quanto precede, è apparso chiaro agli operatori di polizia che i distributori automatici oggetto di analisi altro non erano che apparecchi da gioco dolosamente camuffati da “distributori automatici di alimenti”. Ciò era desumibile anche dal software installato sugli apparecchi, i quali, contestualmente all’erogazione del prodotto, consentivano una rotazione del led luminoso che, nel tempo impiegato per l’erogazione, andava a collocarsi su una delle 64 possibili posizioni, delle quali talune permettevano l’erogazione di successivi prodotti.
Del resto, se realmente gli apparecchi fossero “distributori di alimenti”, non si comprende come mai il produttore, per “salvaguardare il consumatore finale da intrusioni o modifiche o da possibili interazioni di fattore umano”, preveda una sorta di contabilità delle vincite, non modificabile in quanto protetta elettronicamente nonché dalla totale mancanza di documentazione prevista dal D.Lgs. n. 114 del 1998.
Da ciò può desumersi che, sebbene gli apparecchi, all’atto dell’introduzione della moneta, eroghino un chewing-gum, consentono un gioco nel quale è “insita una scommessa che, consentendo vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica”.
A questo punto, per meglio inquadrare il contesto entro il quale gli apparecchi in questione, quali congegni da gioco, vanno a collocarsi, occorre fare riferimento prima all’autorità preposta alla vigilanza e, quindi, alla normativa di riferimento.
per maggiori dettagli vai alla legge:
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98114dl.htm
VORREI SAPERE SE E’ POSSIBILE AVERE UNA LICENZA PER BAR AVENDO SOLO L’ISCRIZIONE AL CORSO PER LA SOMMINISTRAZIONE
Buongiorno, vorrei sapere se un circolo pubblico della proloco di un paese della provicnicia di como può tenere questo comportamento: la persona che sta dietro al bancone, senza regolamenti esposti, decide autonomamente e senza criterio quanto può vendere ai clienti, ovvero tipo un giorno decide che oltre 3 bicchieri di vino non vende piu’ nulla a quella determinata persona, oltre 2 a un’altra, oltre 5 ad un’altra … e quando ho chiesto il motivo di tale comportamento ha detto che lui può, che è anorma di legge… vorrei sapere come comportamrmi, mi sembra un comportamento errato. grazie
salve volevo sapere se c’era qualche normativa che riguardava la somministrazione di alimenti e bavande in aun area privata….si tratta di un autonegozio in un terreno privato..grazie
sono titolare di una pasticceria gelateria e non riesco ad avere la licenza dal comune per fare anche caffetteria, pur essendo abilitato per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata dalla camera di commercio. Domanda : può il comune negare la licenza? grazie
Buonasera,
il Residence Poggio Romano dispone di una cucina per la preparazione dei pasti ai soli ospiti della struttura alberghiera. Non esercita attività di libera ristorazione. Ciò perché la struttura è nata come Foresteria. In seguito, data in gestione dal Comune alla cooperativa sociale SPEP LAZIO, ha iniziato a provvedere alla preparare dei pasti su richiesta degli ospiti. L’industria alimentare è stata comunque adeguata alla normativa di cui al D. Lgs.n 155/97 e, successivamente, al Regolamento CE n 852/04. Dispone, dunque, di un sistema HACCP dichiarato nel Manuale. E’ comunque necessaria un’autorizzazione sanitaria e/o una licenza per questo tipo di funzionamento della cucina?
Buonasera, leggevo questo articolo e mi sono sorti dei dubbi. Volendo avviare un attività commerciale (se non sbaglio: esercizio di vicinato) che basi il business sulla vendita di pizza d’asporto, patatine, bevande etc… tutto d’asporto. Quale corso dovrei svolgere: somministrazione e vendita o basta solo vendita?
Una volta in possesso del requisito professionale posso trasmettere la DIAP al comune, può il comune negare l’avvio della mia attività?
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Distinti saluti
Federico
avendo un chisco edicola vorrei sapere se posso richiedere anhe la licenza di somministrazione alimenti e bevande
Salve, vorrei sapere se all’apertura di attività di somministrazione bevande ed alimenti (apertura Bar) il Comune può mettere dei limiti e se si quale è la normativa di riferimento?
vorrei sapere se una gelateria artigianale,dunque senza licenza di somministrazione ,può mettere tavolini all’aperto .
vorrei avere delle notizie riguardo alle leggi applicabili al commercio e all’importazione di tè… sto facendo la tesi di maturità su questa bevanda e devo trovare un collegamento con legislazione delle aziende ristorative!!! aiuto per favore!
dimenticavo…………………GRAZIE IN ANTICIPO !!!!! ^_^
io voglio aprire una paninoteca a roma…stile take away…quindi non somministro in loco…ma solo a portare via…ovviamente ho pane e ingredienti che il cliente sceglie per poi farselo incartare e portarlo via…
in oltre vendita di acqua e birra…
inssoma per i semilavorati non serve la licenza di somministrazione no?
(ho fatto il corso p.i.a. alla confcommercio)
Ho i requisiti per somministrare alimenti e bevande,
mi dicono che non posso vendere alimentari…per spiegarmi meglio vorrei prendere un esercizio ambulante di prodotti gastronomici (olive, merluzzo, tonno e funghi, antipasti di mare sfusi)
Ho i requisiti per somministrare alimenti e bevande,
mi dicono che non posso vendere alimentari…per spiegarmi meglio vorrei prendere un esercizio ambulante di prodotti gastronomici (olive, merluzzo, tonno e funghi, antipasti di mare sfusi) MI potete dare dei chiarimenti?
Salve!
Vorrei sapere se ci fosse una normativa che definisca cos’è necessario per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in luoghi all’aperto,o meglio,all’esterno di un ristorante già esistente;ad esempio piante,coperture etc….
Grazie
ciao io ho la licenza di alimenti e bevande ambulante faccio feste e fiere vorrei sapere se va bene conservare la carne nella cella figrorifera coibentata oppure deve essere per forza d’acciaio grazie ciao
Gentilmente vorrei delle informazioni a riguardo delle feste e sagre paesane.
La domanda: possono le proloco, associazioni sportive, alpini, ecc. organizzare feste con la somministrazione di alimenti e bevande, per lo più alcoliche?
Vi ringrazio anticipatamente della risposta che vorrete darmi.
Giancarlo Carlini
salve vorrei sapere se nel caso di servizi di animazione per bambini presso locali privati della società e quindi non aperti al pubblico, è necessaria la licenza per la somministarzione di alimenti e bevande. Preciso che gli alimenti e bevande sono fornite e portate esclusivamente dai genitori dei festeggiati.
vorrei sapere se per i distributori automatici all’esterno per la vendita generi alimentari bisogna essere in possesso del corso di somministrazione di alimenti o di commercio di alimenti? quali sono le differenze? Grazie mille
Gent.mi
avrei un problema con il comune di nardò settore attività produttive, mi ha detto che chi chiede una licenza per il commercio in forma itinerante può solo vendere alimenti già preconfezionati senza manipolare niente, quindi senza avere l’autorizzazione a somministrare alimenti e bevande, io mi sono informato ho stampato tutte le leggi, i decreti, i ricorsi amministrativi le sentenze della corte di cassazione, regolamenti comunali, ma non esiste ciò che mi ha detto la responsabile del’ufficio da nessuna parte. premetto che sono abilitato alla soministrazione di alimenti e bevande in quanto iscritto al rec da 5 anni.
secondo voi cosa devo fare?
vorrei sapere in un’area privata (terreno agricolo) con autonegozio x somministrazione di alimenti e bevande,quali accorgimenti deve avere l’area ed il veicolo per svolgere l’attivita’.grazie
Vorrei sapere se è necessaria qualche autorizzazione speciale per vendere il caffè in cialde prodotte da un torrefattore con il mio nome ?
visto che in Campania c’è una legge che obbliga l’imbustamento del pane (LR 2/2005), e lo scopo di detta legge è quello di informare il consumatore finale della provenienza e degli ingredienti di quel prodotto, può, l’addetto alla vendita di una paninoteca, sconfezionare il panino e farcirlo senza che il consumatore finale sappia la provenienza e gli ingredienti di quel pane? In attesa di una sollecita risposta, ringrazio anticipatamente. Giuseppe Esposito
Ciao, vorrei iniziare un’attività di distribuzione di bevande e alimentari (per intenderci comprare dalle ditte produttrici e vendere ai ristoranti ecc). Quali sono gli adempimenti per svolgere questa attività? é somministrazione?